Estratto dalla Legge 186/2013
Capitolo V,

Agevolazioni

(1) Il titolo di parco industriale conferisce all’amministratore del parco e ai residenti il diritto alle seguenti agevolazioni
a) Esenzione dal pagamento delle tasse percepite per la modifica della destinazione o per la rimozione dal circuito agricolo del terreno afferente al parco industriale
b) Esenzione dal pagamento dell’imposta sui terreni, corrispondente al terreno afferente al parco industriale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 257 lett. I) della Legge n. 57/2003 riguardo al Codice di procedura fiscale, con le successive modifiche e integrazioni.
c) Esenzione dal pagamento dell’imposta sugli edifici, corrispondente agli edifici che fanno parte dell’infrastruttura del parco industriale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250, comma (1) punti 9 della Legge n. 571/2003, con le successive modifiche e integrazioni.
d) Esenzioni, soltanto con l’accordo delle autorità pubbliche locali, dal pagamento di qualsiasi tassa dovuta ai budget locali delle unità amministrative – territoriali per il rilascio di qualsiasi certificato di edificazione, di autorizzazioni di costruzione per i terreni e gli edifici dell’infrastruttura del parco, che fanno parte dal parco industriale
e) Altre agevolazioni che possono essere accordate, ai sensi della legge, dalle autorità dell’amministrazione pubblica locale

Esezioni

L’articolo 257
L’imposta sul terreno non è dovuta per:
a) il terreno afferente ad un edificio, per la superficie di terreno che è coperta dall’edificio
i) I terreni che per loro natura, e non per la destinazione assegnata, non siano adatti all’agricoltura o silvicoltura, qualsiasi terreno occupato da stagni, pozze, laghi d’accumulazione o corsi navigabili, quelli utilizzati per le attività di difesa contro le alluvioni, per la gestione delle acque, per l’idrometereologia, quelli che contribuiscono allo sfruttamento delle risorse d’acqua, quelli utilizzati come zone di protezione definite nella legge, nonché i terreni utilizzati per gli sfruttamenti del sottosuolo, catalogati così attraverso una decisione del Consiglio Locale, nella misura in cui non compromettano l’utilizzo della superficie del suolo.
l) i terreni dei parchi industriali, scientifici e tecnologici, ai sensi della legge

Art. 250, comma (1) punto 9, Legge 257/2009
9. Gli edifici o le costruzioni dai parchi industriali, scientifici e tecnologici, ai sensi della legge